831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
L’età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 19461su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).
Questa età di pensionamento è parimenti determinante per:
il momento in cui è applicata l’aliquota minima di conversione secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie della 1arevisione LPP del 3 ottobre 2003;
il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1arevisione LPP del 3 ott. 2003);
l’aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l’articolo 24 capoverso 2 LPP.