831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 79b cpv. 2 LPP)
Per le persone provenienti dall’estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuo a titolo di riscatto non deve superare il 20 per cento del salario assicurato stabilito nel regolamento. Dopo la scadenza del termine di cinque anni l’istituto di previdenza deve permettere agli assicurati che non hanno ancora riscattato tutte le prestazioni regolamentari di procedere al riscatto.
Il limite di riscatto giusta il capoverso 1 primo periodo non è applicabile se l’assicurato fa trasferire i diritti o gli averi previdenziali acquisiti all’estero, a condizione che:
il trasferimento sia effettuato direttamente da un sistema della previdenza professionale estero a un istituto di previdenza svizzero;
l’istituto di previdenza svizzero permetta il trasferimento; e
per il trasferimento l’assicurato non faccia valere nessuna deduzione dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
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