(art. 1 cpv. 3 e 79b cpv. 1 LPP)
- Per il calcolo dell’acquisto si devono rispettare i medesimi parametri, determinati in base a principi tecnici riconosciuti, su cui si fonda il piano di previdenza (art. 1g ).
- L’importo massimo della somma d’acquisto è ridotto dell’avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 13 novembre 19851sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d’interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.
- Se un assicurato dispone di un avere di previdenza che rimane nel precedente istituto di previdenza o di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto diprevidenzagiusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bisLFLP, l’ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.2
- Se un assicurato che riscuote o ha riscosso prestazioni di vecchiaia successivamente riprende l’attività lucrativa o aumenta nuovamente il suo grado d’occupazione, l’ammontaremassimodella somma di acquisto è ridotto dell’importo delle prestazioni di vecchiaia già riscosse.3