la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge dell’8 novembre 19342sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile;
3 i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell’immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro da quest’ultimo utilizzati per oltre il 50 per cento del loro valore per scopi aziendali non possono valere come garanzia.4
In casi particolari, l’autorità di vigilanza può autorizzare altri tipi di garanzia.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). ↩