831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 71 cpv. 1 LPP)
Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro.
Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio.
Gli investimenti in beni immobiliari utilizzati dal datore di lavoro per scopi aziendali per oltre il 50 per cento del loro valore non possono superare il 5 per cento del patrimonio.1
I crediti dell’istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.