(art. 71 cpv. 1 LPP)
Alle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585). ↩
Introdotta dalla cifra I n. 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794). ↩
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