831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 71 cpv. 1 LPP)
Gli investimenti in immobili secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera c non possono superare, per ogni oggetto, il 5 per cento del patrimonio totale.
Se un istituto di previdenza prende temporaneamente in prestito fondi di terzi, il singolo immobile può essere costituito in pegno per il 30 per cento al massimo del suo valore venale.
Un istituto di previdenza che propone diverse strategie nell’ambito di uno stesso piano di previdenza non può costituire in pegno immobili.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 5021). ↩
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