831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 53a lett. b LPP)
Le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione patrimoniale di un istituto di previdenza devono definire chiaramente le modalità di retribuzione in una convenzione scritta e indicarne l’importo. Devono cedere obbligatoriamente all’istituto tutti i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell’esercizio della loro attività per l’istituto.
Le persone o istituzioni esterne incaricate dell’intermediazione di affari previdenziali devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre all’istituto di previdenza e al datore di lavoro. Sono vietati il pagamento e l’accettazione di indennità supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.
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