(art. 53a lett. a LPP)
Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell’interesse dell’istituto. In particolare, non sono autorizzate a:
- sfruttare la conoscenza di mandati dell’istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running );
- compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall’istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest’ultimo; è equiparata a un’operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
- modificare la composizione dei depositi dell’istituto in assenza di un interesse economico di quest’ultimo.