831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 51b cpv. 2 LPP)
Le persone esterne incaricate della gestione o dell’amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell’organo supremo dell’istituto.
I contratti di amministrazione patrimoniale, di assicurazione e di gestione che l’istituto conclude ai fini dell’attuazione della previdenza professionale devono poter essere risolti al più tardi cinque anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l’istituto.
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