831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
(art. 51b cpv. 1 LPP)
La verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale avviene di regola nel contesto della verifica di cui all’articolo 13 dell’ordinanza del 10 e 22 giugno 20111concernente la vigilanza nella previdenza professionale.
Gli avvicendamenti di personale nell’organo supremo, nell’organo di gestione, nell’amministrazione o nell’amministrazione patrimoniale devono essere comunicati senza indugio all’autorità di vigilanza competente. Quest’ultima può procedere a una verifica dell’integrità e della lealtà.