(art. 34b LPP)
Se al regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile. Se non giungono a un’intesa, la rappresentanza è esercitata nell’ordine seguente:1
- dall’assicurazione contro gli infortuni;
- dall’assicurazione militare;
- dall’assicurazione malattia;
- dall’AVS/AI.