(art. 34b LPP)
Se al regresso partecipano l’istituto di previdenza e altre assicurazioni sociali secondo gli articoli 72–75 LPGA1in combinato disposto con l’articolo 34b LPP, le assicurazioni sono tenute a compensare reciprocamente e proporzionalmente le prestazioni congruenti fornite e dovute da ognuna di esse.