(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)1
- Se una rendita d’invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.2
- Se la rendita d’invalidità ridotta corrisponde almeno alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, tale parte di rendita è convertita conformemente all’articolo 124a capoverso 2 CC e versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza.
- Se la rendita d’invalidità ridotta è inferiore alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, si applica quanto segue:
- la rendita d’invalidità ridotta è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza;
- dopo la morte del coniuge debitore o appena la prestazione versata riesce a coprire la totalità delle pretese del coniuge creditore derivanti dal conguaglio della previdenza professionale, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza. Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
- il coniuge debitore deve un’indennità adeguata (art. 124e cpv. 1 CC) per la parte delle pretese derivanti dal conguaglio della previdenza professionale che non può essere versata al coniuge creditore né trasferita nella sua previdenza a causa della riduzione della rendita d’invalidità di cui alla lettera a.
- Se una parte di rendita assegnata è oggetto di compensazione conformemente all’articolo 124c CC, per l’applicazione dei capoversi 2 e 3 è determinante la differenza tra le pretese reciproche dei coniugi.