(art. 124 cpv. 3 CC; art. 34a LPP)1
- Se, a causa del concorso con prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni odell’assicurazionemilitare, una rendita d’invalidità è stata ridotta e il divorzio avviene prima del raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, l’importo di cui all’articolo 124 capoverso 1 CC non può essere impiegato per il conguaglio della previdenza professionale.2
- Tale importo può tuttavia essere utilizzato per il conguaglio della previdenza professionale se, in assenza di rendite per i figli, la rendita d’invalidità non è ridotta.