831.232.51OMAIDepartmental Ordinance1 gen 1977Fonte originale
Se le condizioni poste per l’assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l’articolo 21 capoverso 1 della LAI1non sono più adempite, l’assicurato può continuare a farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o sviluppare un’autonomia più estesa.2
L’assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in prestito.