831.232.51OMAIDepartmental Ordinance1 gen 1977Fonte originale
La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21–21terdella legge federale del 19 giugno 19591sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21quatercapoverso 1 lettere a–c LAI.2
Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d’integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell’elenco annesso.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849). ↩
1 commentary
N1.Diritto ai mezzi ausiliari secondo l'OMAI e la LAI
L'OMAI definisÎ il diritto ai mezzi ausiliari ai sensi dell'art. 21 LAI (art. 1 cpv. 1 OMAI).
“Die Verordnung des EDI vom 29. November 1976 über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung (Hilfsmittelverordnung, HVI, SR 831.232.51, in der am 1. Juli 2020 geltenden Fassung) umschreibt unter anderem den Anspruch auf Hilfsmittel nach Artikel 21 IVG (Art. 1 Abs. 1 HVI).”