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Art. 3bis

831.232.51OMAIDepartmental Ordinance1 gen 1977Fonte originale

1Nei casi descritti nell’allegato l’assicurazione può

  1. versare all’assicurato sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari da lui acquistati;
  2. versare all’assicurato un importo forfetario per l’acquisto di mezzi ausiliari;
  3. prendere a carico l’ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione.

2. L’importo dei rimborsi è fissato nell’allegato.

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