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Art. 6

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può, in virtù di convenzioni internazionali, vietare ai titolari dell’autorizzazione di coltivare, fabbricare, importare o esportare stupefacenti, nonché di costituirne scorte.1
  2. Esso può delegare detta facoltà al Dipartimento federale dell’interno che la esercita sotto la sua alta vigilanza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559;FF 2006 78797949).

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