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Art. 3i

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente per quanto concerne:
    1. il coordinamento, inclusi la pianificazione e l’orientamento dell’offerta;
    2. il miglioramento della qualità e l’attuazione di modelli d’intervento collaudati.
  2. La Confederazione informa i Cantoni e le organizzazioni private in merito alle nuove conoscenze scientifiche.
  3. Essa può adottare direttamente misure complementari volte a ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private.

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