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Art. 3c

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell’educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:
    1. li hanno riscontrati nell’esercizio della loro attività ufficiale o professionale;
    2. sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività; e
    3. ritengono che una misura assistenziale sia opportuna.
  2. Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi.
  3. I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio.
  4. Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d’ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale1.2
  5. Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l’articolo 19a , i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla.

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. Nuovo testo giusta la correzione del 20 feb. 2013, pubblicata il 4 apr. 2013 (RU 2013 973).

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