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Art. 1a

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. La Confederazione e i Cantoni prevedono misure nei quattro settori seguenti (principio dei quattro pilastri):
    1. prevenzione;
    2. terapia e reinserimento;
    3. riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza;
    4. controllo e repressione.
  2. In tale ambito, la Confederazione e i Cantoni tengono conto delle esigenze della protezione generale della salute e della gioventù.

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