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Art. 16

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale

Per ogni fornitura di stupefacenti dev’essere allestito un bollettino di consegna da rimettere al destinatario con la merce. La fornitura dev’essere annunciata a Swissmedic mediante una notificazione separata. La presente disposizione non è applicabile agli operatori sanitari1che dispensano stupefacenti destinati alla cura di persone e animali o ne forniscono ai medici praticanti nel Cantone che non dispensano essi stessi stupefacenti.

Footnotes

  1. Definizione: O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1 ). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ) con effetto dal 1° gen. 2019.

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