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Art. 77

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 73 cpv. 3 e 4 LFPr)

  1. A partire dal quinto anno dall’entrata in vigore della LFPr, i compiti dei Cantoni di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr sono interamente cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi forfettari conformemente alla LFPr e alla presente ordinanza.
  2. Durante i primi quattro anni dall’entrata in vigore della LFPr si applica il seguente disciplinamento: a. i compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr per i quali finora la Confederazione ha versato contributi in base a una delle seguenti leggi sono sostenuti anche in seguito in base a tali leggi: 1. legge federale del 19 aprile 19781sulla formazione professionale, 2. legge del 29 aprile 19982sull’agricoltura, 3. legge forestale del 4 ottobre 19913, 4. legge federale del 19 giugno 19924sugli aiuti finanziari alle scuole superiori di lavoro sociale; b. gli altri compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 LFPr sono sostenuti dalla Confederazione nei limiti dei mezzi a disposizione secondo l’articolo 53 capoverso 1.

Footnotes

  1. [RU 1979 1687]

  2. RS 910.1

  3. RS 921.0

  4. [RU 1992 1973. RU 2 0 03 4557 all. I 2]

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