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Art. 71

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 65 LFPr)

  1. La SEFRI esegue la presente ordinanza sempreché la competenza non sia altrimenti disciplinata.
  2. La SEFRI è l’organo di contatto per il mutuo riconoscimento dei diplomi nell’ambito dell’esecuzione dei seguenti accordi internazionali:
    1. Accordo del 21 giugno 19991tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone ;
    2. Convenzione del 4 gennaio 19602istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

Footnotes

  1. RS 0.142.112.681

  2. RS 0.632.31

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