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Art. 69b

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 68 LFPr)

  1. Se, nel caso di un titolo estero di una professione il cui esercizio non è regolamentato, le condizioni di cui all’articolo 69a capoverso 1 lettera a e b sono soddisfatte, la SEFRI o terzi classificano il titolo in base al sistema di formazione svizzero mediante un’attestazione del livello.
  2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 69a capoverso 1, la SEFRI o terzi riconoscono il titolo estero.

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