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Art. 66g

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale
  1. La SEFRI gestisce una lista dei corsi di preparazione. La lista è parte integrante dell’ordinanza e viene pubblicata sotto forma di rinvio (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge sulle pubblicazioni ufficiali del 18 giugno 20041). La lista è accessibile in forma elettronica2. La SEFRI aggiorna la lista annualmente.
  2. Gli operatori che vogliono inserire i propri corsi nella lista dei corsi di preparazione devono:
    1. avere la loro sede in Svizzera;
    2. garantire il rispetto degli obblighi loro imposti (art. 66i);
  3. Gli operatori presentano un’apposita richiesta alla SEFRI fornendo i dati e i documenti necessari.
  4. La SEFRI inserisce un corso nella lista se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    1. il corso si svolge in Svizzera; e
    2. i contenuti del corso offrono una preparazione diretta a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore. Inoltre, il corso copre interamente o parzialmente le competenze richieste per l’esame.
  5. In casi eccezionali e motivati, in particolare se in Svizzera non viene offerto il corso corrispondente, può essere inserito nella lista anche un corso che non si svolge in Svizzera o che viene offerto da un operatore la cui sede non si trova in Svizzera.
  6. L’operatore deve confermare il corso inserito nella lista ogni anno affinché compaia nella lista l’anno seguente.

Footnotes

  1. RS 170.512

  2. www.sbfi.admin.ch/fps-finanziamento

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