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Art. 56

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 50 LFPr)

  1. Le formazioni specializzate in materia di orientamento professionale, di studi e di carriera sono dispensate da un una scuola universitaria o da un’istituzione riconosciuta dalla SEFRI.
  2. La formazione specifica comprende:
    1. 600 ore di studio per gli studenti in possesso di un diploma universitario e 1800 per gli altri studenti;
    2. periodi di pratica aziendale per complessive dodici settimane.
  3. Per l’insegnamento è necessario un diploma universitario o un diploma di un’istituzione riconosciuta dalla Confederazione nel campo dell’orientamento professionale, degli studi e della carriera nonché un’attestazione di competenze metodologico-didattiche.
  4. La SEFRI decide nei singoli casi in merito all’equipollenza di altri diplomi.

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