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Art. 52

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 45 e 46 LFPr)

I diplomi e gli attestati di frequentazione dei corsi sono riconosciuti se:

  1. il programma di formazione previsto concorda con i programmi quadro d’insegnamento conformemente all’articolo 49;
  2. ne è garantito lo svolgimento ineccepibile.

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