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Art. 40

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 45 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr)

  1. Chi svolge un’attività d’insegnamento pratico o scolastico nell’ambito della formazione professionale di base deve disporre di una formazione che soddisfi i requisiti minimi di cui agli articoli 44–47. Questa formazione è comprovata da:
    1. un diploma federale o da un diploma riconosciuto dalla Confederazione;
    2. per i formatori che frequentano un corso di 40 ore, da un attestato di frequenza del corso.
  2. Chi non soddisfa ancora i requisiti minimi al momento dell’inizio della propria attività ha cinque anni di tempo per conseguire le qualifiche corrispondenti.
  3. In merito alle equivalenze disciplinari di singoli responsabili della formazione professionale decide l’autorità cantonale previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente.
  4. Per la formazione dispensata in determinate professioni possono essere fissati requisiti più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla presente ordinanza. Tali requisiti sono definiti nelle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

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