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Art. 34

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 34 cpv. 1 LFPr)

  1. Nell’ambito delle procedure di qualificazione le prestazioni sono valutate con note intere o con mezze note. La nota migliore è 6 e la peggiore è 1. Le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.
  2. Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono arrotondate al massimo a una cifra decimale.
  3. Gli atti normativi in materia di formazione possono prevedere altri sistemi di valutazione.

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