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Art. 30

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 33 e 34 cpv. 1 LFPr)

  1. Le procedure di qualificazione:
    1. si conformano agli obiettivi di qualificazione degli atti normativi determinanti in materia di formazione;
    2. valutano e soppesano le parti orali, scritte e pratiche in funzione delle peculiarità del rispettivo campo di qualificazione tenendo conto dei giudizi di merito ottenuti a scuola e nella pratica;
    3. utilizzano procedure adeguate e adattate ai gruppi bersaglio per accertare le qualifiche da valutare.
  2. L’accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d’esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti.

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