(art. 16 cpv. 2 lett. a LFPr)
Prima di rilasciare un’autorizzazione per la formazione professionale pratica a una istituzione scolastica riconosciuta a tale scopo, il Cantone chiarisce in particolare, in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro, se è garantito il rapporto con il mondo del lavoro.