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Art. 16

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 16 cpv. 2 lett. a LFPr) Prima di rilasciare un’autorizzazione per la formazione professionale pratica a una istituzione scolastica riconosciuta a tale scopo, il Cantone chiarisce in particolare, in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro, se è garantito il rapporto con il mondo del lavoro.

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