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Art. 10

412.101OFPrFederal Council Ordinance1 gen 2004Fonte originale

(art. 17 cpv. 2, 18 cpv. 2 LFPr)

  1. Rispetto alle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, la formazione professionale di base biennale trasmette qualifiche professionali specifiche e più semplici. Essa tiene conto delle condizioni individuali delle persone in formazione attraverso un’offerta formativa particolarmente differenziata e una didattica adeguata.
  2. Le ordinanze in materia di formazione professionale di base biennale considerano la possibilità di un successivo passaggio a una formazione di base triennale o quadriennale.
  3. La durata della formazione professionale di base biennale può essere abbreviata o prolungata al massimo di un anno.
  4. Se il successo della formazione è a rischio, l’autorità cantonale decide, sentiti la persona in formazione e l’operatore della formazione, in merito a un competente sostegno individuale.
  5. Il competente sostegno individuale non copre soltanto gli aspetti scolastici, bensì tutti gli aspetti determinanti per la formazione e inerenti al contesto esistenziale della persona in formazione.

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