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Art. 19

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 7 cpv. 2 LTF)

  1. Le seguenti attività accessorie possono essere autorizzate:
    1. partecipazione in collegi arbitrali, in organi giudicanti e commissioni d’esperti, nonché mandati nel campo della mediazione e di pareri giuridici, nella misura in cui sussiste un interesse pubblico;
    2. mandati di insegnamento puntuali, cura di commenti, collane e riviste specializzate;
    3. partecipazione in organi di associazioni, fondazioni e altre organizzazioni senza natura economica.
  2. Non necessita di un’autorizzazione chi intende redigere libri o articoli, tenere conferenze o partecipare a congressi e giornate di studio.

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