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Art. 20

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 17 cpv. 4 lett. h LTF)

  1. Il giudice che intende svolgere un’attività accessoria che soggiace ad autorizzazione inoltra al presidente della corte una domanda di autorizzazione.
  2. La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l’oggetto dell’attività accessoria come pure sul dispendio di tempo che sarà presumibilmente con questa connesso.
  3. Il presidente della corte trasmette la domanda per preavviso alla Conferenza dei presidenti e per decisione alla Commissione amministrativa.

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