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Art. 18

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 6, 7 LTF)

  1. I giudici ordinari possono esercitare attività accessorie, nella misura in cui queste non pregiudicano l’indipendenza e la dignità del Tribunale e del giudice interessato.
  2. Le attività accessorie non devono in alcun modo pregiudicare l’adempimento della funzione.

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