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Art. 13

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 17 cpv. 2, 26 LTF)

  1. Il segretario generale dirige i segretariati della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.
  2. Egli partecipa alle sedute di questi tre organi direttivi con voto consultivo.
  3. Egli prepara le decisioni degli organi direttivi e le esegue nella misura in cui ciò non competa alle corti.
  4. Il segretario generale e il suo sostituto prestano, davanti alla Commissione amministrativa, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.

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