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Art. 14

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 13 LTF)

  1. Il presidente del Tribunale federale e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Corte plenaria o della Commissione amministrativa.
  2. Il presidente della Conferenza dei presidenti e il segretario generale firmano congiuntamente negli affari che rientrano nella competenza della Conferenza dei presidenti.
  3. Il Presidente del Tribunale federale firma da solo negli affari di sua esclusiva competenza.

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