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Art. 12

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 15 cpv. 1 lett. d e f, 17 cpv. 4 LTF)

  1. La Commissione amministrativa svolge i compiti previsti dagli articoli 15 capoverso 1 lettere d ed f e 17 capoverso 4 LTF. Essa è competente per adottare misure di sgravio temporanee, in particolare per:1
    1. ordinare il concorso di un giudice in una corte diversa dalla sua per un impiego che oltrepassa il singolo caso (art. 18 cpv. 3 LTF);
    2. attribuire giudici non di carriera e cancellieri ad un’altra corte anche al di fuori del periodo ordinario d’organizzazione di due anni;
    3. 2 ridistribuire materie o gruppi d’affari per equilibrare la suddivisione del lavoro fra le corti.
  2. Prima di prendere le decisioni secondo il capoverso 1, la Commissione amministrativa sente la Conferenza dei presidenti. Sente inoltre la persona interessata prima di prendere una decisione secondo il capoverso 1 lettere a e b.
  3. La Commissione amministrativa prepara il rapporto di gestione destinato alla Corte plenaria.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 24 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6415).

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