Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave possono essere prese, oltre alle misure di cui al capoverso 2, le seguenti misure disciplinari:
riduzione dello stipendio del 10 per cento al massimo durante un anno al massimo;
multa fino a 3000 franchi;
modifica della durata del lavoro;
cambiamento del luogo di lavoro.
Footnotes
Abrogata dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). ↩
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