172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 20 LPers)
Gli impiegati non sono autorizzati a utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, ottenute nell’ambito della loro attività professionale, per conseguire un vantaggio per sé o per terzi.
Gli impiegati che dispongono segnatamente di informazioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influenzare la quotazione di valori mobiliari e valute in maniera prevedibile, non possono effettuare affari per conto proprio con tali valori mobiliari o valute. L’acquisto di valute per la copertura del fabbisogno giornaliero è sempre consentito.
È considerato affare per conto proprio ogni negozio giuridico che:
l’impiegato compie in nome proprio e per proprio conto o per conto di terzi;
l’impiegato dà l’incarico di concludere per conto di persone vicine; oppure
l’impiegato fa compiere da un terzo, in particolare al fine di nascondere la propria identità.
Sono fatti salvi la legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario e il diritto penale.1
Footnotes
Nuovo testogiusta l’all. 1 n. 1 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). ↩
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