172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 22 LPers)
Gli impiegati hanno l’obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni.
L’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Gli impiegati possono deporre in giudizio come parti, testimoni, persone informate sui fatti o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell’esercizio delle loro funzioni solo con l’autorizzazione scritta dell’autorità competente secondo l’articolo 2. L’autorizzazione non è necessaria se le deposizioni concernono fatti che giustificano un obbligo di denuncia o di segnalazione degli impiegati secondo l’articolo 302 del Codice di procedura penale1o l’articolo 22a capoversi 1 e 2 LPers.2
È fatto salvo l’articolo 156 della legge del 13 dicembre 20023sul Parlamento.4