172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 23 LPers)
Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro.
1bis. Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.1
L’esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bisnecessita dell’autorizzazione se:2
esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell’ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione;
il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio.
Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d’interesse, l’autorizzazione è negata. I conflitti d’interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti:
consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell’unità amministrativa presso la quale lavora l’impiegato;
attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro.
Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero necessita sempre dell’autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all’obbligo di autorizzazione anche durante l’impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità.
Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483). ↩
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