172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 21 cpv. 1 lett. a e 24 cpv. 2 lett. a LPers)
I Dipartimenti possono, d’intesa con il DFF, prevedere per singole categorie di personale l’obbligo di risiedere in un determinato luogo in quanto questo sia necessario per motivi di servizio.
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