172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno d’età è diminuito al massimo della metà, l’impiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a LPP1) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio.
In caso di adeguamenti dello stipendio, segnatamente di aumenti reali dello stipendio e di correzioni generali di classificazione, i contributi versati non sono adeguati alla quota corrispondente alla riduzione dello stipendio.
Se lo stipendio è ridotto nell’interesse dell’autorità competente di cui all’articolo 2, questa autorità può finanziare a carico dei crediti per il personale i contributi di risparmio e il premio di rischio per la continuazione della previdenza, al massimo in ragione del 50 per cento. La partecipazione ai costi può essere limitata nel tempo.