172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 18 cpv. 2 LPers)
Al personale distaccato all’estero può essere concessa un’indennità per le perdite di patrimonio subite senza propria colpa, segnatamente in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti o ad altri motivi connessi al soggiorno all’estero.
Il DFAE stabilisce l’importo dell’indennità nei singoli casi d’intesa con il DFF.
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