(art. 4 cpv. 2 lett. f LPers)
- Nel quadro definito dalle direttive del Consiglio federale, i Dipartimenti creano le condizioni adatte per impiegare disabili in modo mirato e provvedono a integrarli professionalmente in modo durevole. A tal fine possono avvalersi di specialisti e adottare programmi di promozione.
- Il DFF stanzia le risorse necessarie in un bilancio preventivo centralizzato.