(art. 29 cpv. 1 e 2 LPers)
- In caso di infortunio professionale che comporti lesioni corporali, invalidità o morte oppure di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale, il datore di lavoro versa prestazioni all’interessato o ai suoi superstiti sempre che la totalità delle prestazioni delle assicurazioni sociali non raggiunga il guadagno determinante. Per coprire le spese straordinarie legate all’evento possono essere versati contributi unici.
- Il DFF ha i compiti seguenti:
- stabilisce il guadagno determinante dell’impiegato colpito dall’evento o dei suoi superstiti;
- disciplina il versamento dei contributi unici;
- designa l’organo competente per versare le prestazioni del datore di lavoro.