(art. 15 LPers) Se lo stipendio è troppo basso rispetto ad altri stipendi, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può adeguarlo. L’adeguamento può avvenire in una volta sola o a tappe e non può superare il 10 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. Lo stipendio così adeguato non può superare l’importo massimo della classe di stipendio.
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